CLAUDIO ARDITO IMMOBILIARE

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Solo un italiano su due assicura la propria casa

02/11/2023

Nonostante l’Italia sia il territorio europeo a maggior rischio sismico e idrogeologico, per gli italiani le conseguenze che questi eventi possano produrre sono immotivatamente sottovalutati.

Al contrario, come dimostrato dagli ultimi eventi di cronaca (vedasi quello di maggio 2023 in Emilia-Romagna) è evidente che il problema sia non solo attuale ma foriero di enormi conseguenze.

Detrazione polizze assicurative

Forse non tutti sono a conoscenza del fatto che, a partire dal 2018, è prevista la possibilità di detrarre un importo pari al 19% delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze (circolare 14/E dell’Agenzia delle entrate, pagg. 210-211).

Occorre però ricordare che la detrazione spetta al contraente della polizza indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa poiché l’agevolazione è riferibile al bene, anziché alla persona.

Inoltre, in caso di polizze multirischio, la detrazione spetta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.

Ulteriore elemento da tenere a mente: a partire dal 2020, la detrazione dall’imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120 mila euro.

Assicurazione per il condominio, come funziona?

Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione del 19% anche quelle stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze.

Nel caso in cui il condominio comprenda anche unità immobiliari diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze.

La quota di premio relativa ai condomini è certificata dall’amministratore del condominio; in alternativa il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata dal condomino stesso.

Un consiglio pratico

Basta armarsi di pazienza, e magari di qualche consiglio di un legale, per capire le effettive coperture proposte dalle varie polizze. Ad esempio, nelle polizze per l’abitazione, di norma la garanzia “eventi atmosferici” tutela il fabbricato e le cose contenute da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, acqua penetrata all’interno del fabbricato per lesioni o brecce sul tetto, mentre non c’è alcuna copertura base per catastrofi naturali quali terremoto, alluvioni ed inondazioni.

Nessuna paura, basta eventualmente richiederla come tutela aggiuntiva così da essere tutelati da questi eventi che ormai, a causa della crisi climatica globale, diventeranno sempre più frequenti e preoccupanti.

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